Regolamento

Art. 1 - Costituzione

ADMO Trentino ONLUS ha sede legale in Trento, Via Malta n. 8, presso la Banca del Sangue, e sede operativa in Trento, Via San Marco n. 38.
La sede legale potrà essere variata con delibera dell’Assemblea dei Soci, mentre quella operativa potrà essere variata, a maggioranza semplice, con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 - Associazione ad ADMO Federazione Italiana ONLUS

L’Associazione aderisce ad ADMO Federazione Italiana ONLUS ed il suo Statuto, depositato presso la sede della Federazione, prevede, tra l’altro:

  1. l'Assemblea annuale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Revisori dei Conti;
  4. la durata di non oltre tre anni del Consiglio Direttivo e la rieleggibilità, per non più di una volta consecutiva, del Presidente;
  5. l'iscrizione gratuita del Socio Donatore tramite la scheda standard di adesione.

Può inoltre costituire un Comitato Tecnico Scientifico.


Art. 3 - Obblighi

  1. Presso la sede dell’Associazione devono essere conservati:
    • i libri verbali delle Assemblee dei Soci e dei Consigli Direttivi;
    • i bilanci annuali con allegate le relative documentazioni contabili, le relazioni dei Revisori dei Conti ed una relazione morale ed economica del direttivo;
    • l'elenco dei soci iscritti e le schede standard di adesione compilate dagli stessi nel rispetto della legge sulla Privacy.
  2. L’Associazione deve trasmettere alla sede di ADMO Federazione Italiana ONLUS:
    • copia della delibera di nomina del Presidente e delle cariche previste dallo Statuto;
    • il recapito presso il quale inviare le comunicazioni;
    • la convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci;
    • entro il 20 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione dei Revisori dei conti e della relazione morale ed economica del direttivo.
  3. Tutte le comunicazioni provenienti da ADMO Federazione Italiana ONLUS devono essere tempestivamente trasmesse dal Presidente al Consiglio Direttivo.
  4. L’Associazione deve mantenere il contatto con i propri Soci inviando loro almeno la tessera sociale e, nel limite delle possibilità economiche, tutti i numeri di ADMO Notizie.
  5. L’Associazione deve versare le quote annuali di contribuzione in due rate, di pari importo, 8 giorni prima della data fissata del Consiglio Nazionale di aprile ed il 30 settembre di ciascun anno. Tali quote ed i relativi criteri di contribuzione sono definiti ed approvati dal Consiglio Nazionale.
  6. ADMO Trentino ONLUS, per le campagne nazionali istituzionali, dovrà attenersi ai prodotti, alle date ed ai messaggi pubblicitari decisi dal Consiglio Nazionale di ADMO Federazione Italiana ONLUS.


Art. 4 - Compiti dell’Associazione

ADMO Trentino ONLUS si prefigge gli scopi stabiliti all’art. 3 dello Statuto.
Inoltre, è tenuta ad avvisare ADMO Federazione ONLUS su iniziative che rivestono particolare importanza ed informare la stessa della realizzazione di manifesti, gadget e materiale divulgativo diverso da quello nazionale. Sarà compito della Giunta nazionale, anche attraverso un suo componente a ciò espressamente incaricato, controllare affinché questi prodotti siano in linea con le direttive emanate.
Compete al Presidente, con il supporto della segreteria e dei volontari, il compito di tenere aggiornato il sito internet www.admotrentino.it, unico sito ufficiale di ADMO Trentino ONLUS.
Entro il mese di aprile il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio da sottoporre nel medesimo termine all’approvazione dell’Assemblea, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il rendiconto approvato diventa parte integrante del verbale dell’Assemblea, viene depositato nella sede dell’Associazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.


Art. 5 - Compiti dell’Assemblea dei Soci

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Su proposta del Presidente l’Assemblea dei Soci nominerà un Segretario per la redazione del Verbale.
L’Assemblea dei Soci elegge a scrutinio segreto, tra i relativi candidati, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri.


Art. 6 - Regolamento elettorale

Possono partecipare al voto e candidarsi alle cariche istituzionali tutti i Soci regolarmente iscritti all’Associazione. I candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo dovranno essere presenti all’Assemblea elettiva. La lista ufficiale dei candidati verrà affissa in prossimità del seggio. Non è possibile candidarsi all’elezione in Organi Sociali diversi.
Il numero dei candidati per i diversi Organi Sociali non dovrà essere inferiore al numero di membri stabilito dallo Statuto per gli stessi: 7 (sette) per il Consiglio Direttivo, 3 (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti e 3 (tre) per il Collegio dei Probiviri. Nel caso non si raggiungano i minimi suddetti, l’elezione dell’Organo Sociale interessato dovrà essere rinviata ad una nuova Assemblea elettiva, da convocarsi prima possibile a cura del nuovo Consiglio Direttivo o, se quest’ultimo è l’Organo Sociale la cui elezione non ha potuto avere luogo, dal Consiglio Direttivo uscente, che rimarrà in carica fino ad elezione avvenuta.
L’Assemblea elettiva dovrà nominare uno scrutatore, fra i non candidati alle cariche istituzionali, che sarà responsabile delle operazioni voto.
Il voto viene espresso su schede appositamente predisposte, su cui i Soci riporteranno i nominativi dei candidati prescelti, fino ad un massimo di 7 per il Consiglio Direttivo e fino ad un massimo di 3 per i Collegi dei Revisori e dei Probiviri. In assenza di dette schede, si procederà come sopra su schede bianche.
Sarà sufficiente indicare il cognome del candidato, salvo casi di omonimia per i quali andranno specificati il nome ed eventualmente la data di nascita.
Nelle schede che riporteranno nominativi diversi da quelli presenti nella lista dei candidati ufficiali, verranno validati solamente i voti relativi ai candidati ufficiali.
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
In caso di candidati che ricevano lo stesso numero di voti, prevale quello più anziano di età anagrafica.
Lo scrutatore farà riportare sul Verbale dell’Assemblea i risultati delle votazioni, specificando per ogni Organo Sociale, in ordine decrescente a partire dal più votato, la graduatoria dei candidati con il relativo numero di voti di preferenza. Per i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere annotato il requisito di iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili.
Quindi, in accordo con quanto previsto per i diversi Organi Sociali, farà evidenziare la graduatoria degli eletti e quella dei non eletti.
Il Presidente dell’Assemblea darà quindi pubblica lettura dei risultati, facendo così entrare in carica i candidati eletti.


Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. I suoi compiti sono regolati dall’art. 11 dello Statuto.
A norma dell’art. 10 dello Statuto, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di partecipare all'elezione e di essere eletti. Le cariche non sono cumulabili.
La riunione inaugurale del Consiglio Direttivo viene convocata dal membro eletto con il maggior numero di voti e, in caso di parità tra i più votati, da quello più anziano di età anagrafica.
La seduta per l'elezione delle cariche è valida solo se sono presenti almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Tale elezione avviene con voto palese, sulla base delle candidature espresse al Consiglio stesso.
Risultano eletti i membri che abbiano ricevuto più preferenze.
In caso di parità di voti, le elezioni vengono ripetute mettendo in ballottaggio diretto i candidati interessati, ovvero i primi due della graduatoria composta nei modi previsti all’art. 6.
I membri eletti entrano in carica immediatamente dopo la verbalizzazione dei risultati ufficiali, attuata dal membro che ha convocato la riunione inaugurale del Consiglio.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea dei Soci, il Presidente provvederà immediatamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente Assemblea elettiva e, in caso di parità di voti tra i primi dei non eletti, con quello più anziano di età anagrafica.
A tal fine il Presidente comunica la nomina al nuovo eletto, il quale dovrà confermare l’accettazione della carica entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In caso di rifiuto, il Presidente provvederà all’ulteriore scorrimento della lista dei non eletti per la surroga del membro dimissionario, decaduto o revocato. Il membro del Consiglio così nominato resterà in carica per la restante parte del triennio.
In caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo indirà una nuova elezione per il ripristino del numero legale nella prima Assemblea dei Soci utile, conservando, nel frattempo, i suoi pieni poteri.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente del Consiglio Direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente.
Lo stesso dicasi per dimissioni, decadenza o revoca del Vice Presidente, del Tesoriere o del Segretario.
Il componente del Consiglio Direttivo assente ingiustificatamente alle riunioni ufficiali per più di due volte nel corso di un anno decadrà dall’incarico e verrà sostituito con il primo dei non eletti dall’Assemblea dei Soci.


Art. 8 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che assume la carica di Presidente dell’Associazione e Legale Rappresentante della stessa, viene eletto dal Consiglio stesso alla prima riunione successiva all’Assemblea elettiva.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.
Il Presidente, appena nominato, dispone per gli incarichi e per le deleghe ai membri del Consiglio, in modo da conferire loro compiti specifici operativi e di controllo.
In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente nominato dal Consiglio in seguito a dimissioni, decadenza o revoca di un precedente Presidente, assume un mandato parziale che non sarà conteggiato ai fini della limitazione alla possibilità di rielezione consecutiva e potrà, pertanto, essere eletto per altri due mandati. Il Presidente così nominato resterà in carica per la restante parte del triennio per il quale venne nominato dall’Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo ancora in carica.


Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti rendere la propria motivata relazione annuale sul bilancio di ADMO Trentino ONLUS.
Poiché, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, almeno uno dei Revisori deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, per la validità dell’elezione dovrà esserci necessariamente almeno un candidato con tale requisito, altrimenti l’elezione del Collegio dovrà essere rinviata ad una nuova Assemblea elettiva, da convocarsi prima possibile a cura del nuovo Consiglio Direttivo.
Il più votato tra i candidati in possesso del requisito di iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili, risulterà eletto indipendentemente dalla sua posizione nella graduatoria. Gli altri due membri saranno scelti senza ulteriori vincoli in base all’ordine nella graduatoria.
In caso di presenza in Assemblea dei candidati eletti, la riunione inaugurale del Collegio dovrà essere tenuta immediatamente dopo la lettura dei risultati ufficiali delle elezioni fatta dal Presidente dell’Assemblea, altrimenti verrà convocata dal membro eletto con il maggior numero di voti e, in caso di parità tra i più votati, da quello più anziano di età anagrafica.
Il Collegio elegge al proprio interno il suo Presidente e tutti i suoi membri hanno diritto di voto, ma solo i membri iscritti all’Albo dei Revisori Contabili possono essere eleggibili.
L'elezione del Presidente è valida solo se sono presenti almeno i 2/3 dei membri del Collegio. Tale elezione avviene con voto palese, sulla base delle candidature espresse al Collegio stesso. Risulta eletto il membro che abbia ricevuto più preferenze.
In caso di parità di voti, le elezioni vengono ripetute mettendo in ballottaggio diretto i candidati interessati, ovvero i primi due della graduatoria composta nei modi previsti all’art. 6.
In caso di presenza in Assemblea dei candidati eletti, il Presidente eletto entra in carica immediatamente dopo la comunicazione della sua nomina al Presidente dell’Assemblea elettiva dei Soci, che provvederà a farla verbalizzare, altrimenti il Presidente eletto provvederà a comunicare al Consiglio Direttivo la sua nomina subito dopo la prima riunione del Collegio.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea dei Soci, il Presidente dell’Associazione provvederà immediatamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente Assemblea elettiva e, in caso di parità di voti tra i primi dei non eletti, con quello più anziano di età anagrafica.
A tal fine il Presidente comunica la nomina al nuovo eletto, il quale dovrà confermare l’accettazione della carica entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In caso di rifiuto, il Presidente provvederà all’ulteriore scorrimento della lista dei non eletti per la surroga del membro dimissionario, decaduto o revocato. Il membro del Collegio così nominato resterà in carica per la restante parte del triennio.
In caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo indirà una nuova elezione per il ripristino del numero legale nella prima Assemblea dei Soci utile. Nel frattempo, il Collegio dei Revisori dei Conti conserva i suoi pieni poteri.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se vi sono altri membri iscritti all’Albo dei Revisori Contabili subentra in carica il primo dei non eletti e, in caso di parità di voti tra i primi dei non eletti, quello più anziano di età anagrafica, altrimenti subentra in carica il primo dei non eletti in possesso del requisito di iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili e, in caso di parità di voti tra i primi dei non eletti in possesso del suddetto requisito, quello più anziano di età anagrafica.
In caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti o di mancanza di un candidato non eletto iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, il Consiglio Direttivo dovrà convocare il prima possibile una apposita Assemblea elettiva per il ripristino del numero legale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto.
Una volta reintegrato nel numero previsto di membri, il Collegio procede a nominare il nuovo Presidente nei modi sopra esposti ed a comunicarlo al Presidente dell’Associazione.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire contestualmente altre cariche sociali nell’ambito dell’Associazione.


Art. 10 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. I suoi compiti sono regolati dall’art. 14 dello Statuto.
In caso di presenza in Assemblea dei candidati eletti, la riunione inaugurale del Collegio dovrà essere tenuta immediatamente dopo la lettura dei risultati ufficiali delle elezioni fatta dal Presidente dell’Assemblea, altrimenti verrà convocata dal membro eletto con il maggior numero di voti e, in caso di parità tra i più votati, da quello più anziano di età anagrafica.
Il Collegio elegge al proprio interno il suo Presidente e tutti i suoi membri hanno diritto di partecipare all'elezione e di essere eletti.
L'elezione del Presidente è valida solo se sono presenti almeno i 2/3 dei membri del Collegio. Tale elezione avviene con voto palese, sulla base delle candidature espresse al Collegio stesso. Risulta eletto il membro che abbia ricevuto più preferenze.
In caso di parità di voti, le elezioni vengono ripetute mettendo in ballottaggio diretto i candidati interessati, ovvero i primi due della graduatoria composta nei modi previsti all’art. 6.
In caso di presenza in Assemblea dei candidati eletti, il Presidente eletto entra in carica immediatamente dopo la comunicazione della sua nomina al Presidente dell’Assemblea elettiva dei Soci, che provvederà a farla verbalizzare, altrimenti il Presidente eletto provvederà a comunicare al Consiglio Direttivo la sua nomina subito dopo la prima riunione del Collegio.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Collegio dei Probiviri nominati dall’Assemblea dei Soci, il Presidente dell’Associazione provvederà immediatamente alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente Assemblea elettiva e, in caso di parità di voti tra i primi dei non eletti, con quello più anziano di età anagrafica.
A tal fine il Presidente comunica la nomina al nuovo eletto, il quale dovrà confermare l’accettazione della carica entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In caso di rifiuto, il Presidente provvederà all’ulteriore scorrimento della lista dei non eletti per la surroga del membro dimissionario, decaduto o revocato. Il membro del Collegio così nominato resterà in carica per la restante parte del triennio.
In caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo indirà una nuova elezione per il ripristino del numero legale nella prima Assemblea dei Soci utile. Nel frattempo, il Collegio dei Probiviri conserva i suoi pieni poteri.
In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente del Collegio dei Probiviri il Collegio, una volta reintegrato nel numero previsto di membri, procede a nominare il nuovo Presidente nei modi sopra esposti ed a comunicarlo al Presidente dell’Associazione.
I Probiviri non possono ricoprire contestualmente altre cariche sociali nell’ambito dell’Associazione.


Art. 11 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri nominati dal Consiglio Direttivo, in accordo all’art. 15 dello Statuto.


Art. 12 - Gestione patrimoniale

Per la gestione dei fondi l’Associazione si avvale di conti correnti bancari.
Il potere di firma su tali conti è attribuito al Presidente, al Vicepresidente ed al Tesoriere con firme disgiunte.


Art. 13 - Poteri di delega

Il Consiglio Direttivo di ADMO Trentino ONLUS elegge tra i propri membri un solo delegato al Consiglio Nazionale per l’intera durata triennale del mandato.
Un eventuale componente della Giunta Esecutiva nazionale conserva la veste di delegato al Consiglio Nazionale per tutta la durata del mandato.
E’ consentita l’occasionale sostituzione del delegato anche se componente della Giunta Esecutiva.


Art. 14 - Dimissioni, Decadenze e Revoche

Le dimissioni rassegnate con le modalità previste dai commi successivi dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere o da uno o più componenti del Consiglio Direttivo sono immediatamente efficaci e non possono essere ritirate dall’interessato, né respinte dal Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni rassegnate, individualmente o collettivamente, dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere in occasione di una Assemblea, qualora non sia possibile reintegrare con i candidati non eletti il numero legale del Consiglio Direttivo, l’Assemblea stessa provvede con nuove elezioni alla elezione immediata dei membri mancanti, anche se l’argomento non risulti iscritto all’ordine del giorno e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento. Il Consiglio Direttivo così ricostituito, provvederà alla nomina delle cariche vacanti, come previsto all’art. 7, prima di proseguire l’Assemblea.
Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, il Presidente resterà comunque in carica per l’ordinaria amministrazione fino al reintegro del Consiglio ed alla sua sostituzione.
In caso di manifesta indisponibilità del Presidente rimane comunque in carica il Vice Presidente, anche dimissionario, decaduto o revocato, per gli adempimenti di cui sopra.
Il Tesoriere decaduto, revocato o dimissionario dovrà, in ogni caso, continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla sostituzione.


Art. 15 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno 2/3 dei propri membri.
Tali proposte di modifica, per essere approvate, dovranno essere inserite nell’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci successiva alla loro presentazione.
Le proposte di modifica del Regolamento sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

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