Statuto

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione dei donatori di midollo osseo della Provincia Autonoma di Trento, denominata "ADMO - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO DELLA PROVINCIA DI TRENTO, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" enunciabile anche come "ADMO TRENTINO ODV", con sede legale nel Comune di Trento, di seguito indicata anche come “Associazione”.
L’Associazione è iscritta nell’Albo delle Organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, si impegna ad utilizzare l’indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l’acronimo "ODV" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione aderisce ad ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS (intendendosi incluse le successive variazioni tipologiche che dovessero successivamente intervenire).
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, in ambito provinciale.
L’Associazione ha durata illimitata.


Art. 2 - Scopi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
L’Associazione opera nei seguenti campi di interesse generale previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore):

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche ed al loro trapianto;
  2. promuovere la costituzione di gruppi volontari, i quali dovranno operare nell’ambito territoriale assegnato;
  3. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di facilitare l’espletamento della tipizzazione medesima;
  4. contribuire all’attività dei Centri di Tipizzazione Tissutale e di Trapianto ed al loro potenziamento;
  5. stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  6. essere di supporto, se necessario, al donatore rilevatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo osseo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
  7. essere di supporto a chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo osseo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
  8. essere di supporto all’organizzazione preposta al funzionamento del Registro Regionale e Provinciale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  9. favorire i contatti con analoghe Associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.


Art. 3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  1. organizzare e realizzare convegni, dibattiti, corsi di informazione e formazione, iniziative culturali, ecc.;
  2. realizzare e diffondere materiale editoriale anche attraverso la pubblicazione di bollettini, atti, studi, ricerche anche tramite la gestione di piattaforme web;
  3. organizzare e realizzare incontri e tavoli di lavoro con i rappresentanti delle istituzioni politiche e dell'azienda sanitaria;
  4. organizzare e realizzare incontri nelle scuole;
  5. collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari delle medesime finalità;
  6. collaborare con gli enti pubblici e privati sulle questioni di interesse dell’Associazione;
  7. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.


Art. 5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, coloro che:

  1. vengono inseriti nel Registro Provinciale Donatori di Midollo Osseo e accettano il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita (Soci ordinari);
  2. pur non inseriti nel Registro Provinciale Donatori di Midollo Osseo, contribuiscono direttamente e materialmente al compimento e al sostegno delle attività (Soci sostenitori);
  3. si sono particolarmente distinti nella collaborazione con l’Associazione e nel sostegno alle sue iniziative (Soci onorari).

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’iscrizione è gratuita.


Art. 6 - Procedura di ammissione

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite apposito modulo predisposto dallo stesso, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. Ogni Associato si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.


Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.


Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

  1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.


Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.


Titolo IV - Organi sociali

Art. 11 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  3. l’organo di controllo;
  4. il Collegio dei Probiviri;
  5. il Comitato Tecnico Scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art. 12 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti al Libro degli associati.
Ciascun associato può intervenire in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) personalmente o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo due deleghe per associato.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, tutte le volte che il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno, e, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria dei Soci verranno convocate nella sede che il Presidente riterrà più opportuna, con uno o più dei seguenti modi:

  1. a mezzo di avviso pubblicato sul notiziario dell’Associazione, anche in forma di newsletter via e-mail, inviato all’indirizzo di ciascun socio almeno 15 giorni prima della data della riunione;
  2. a mezzo stampa su uno o più quotidiani locali;
  3. a mezzo invito personale di ciascun socio tramite lettera o e-mail, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione;
  4. sul sito web e/o sui social dell'Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Su proposta del Presidente l’Assemblea dei Soci nominerà un Segretario per la redazione del Verbale.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.


Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  4. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
  5. eleggere e revocare i membri del Collegio dei probiviri;
  6. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  7. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  8. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  9. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea straordinaria degli associati delibera con il voto favorevole dei 3⁄4 (tre quarti) dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.


Art. 15 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.


Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati ed è composto da 9 membri.
Esso elegge tra i suoi membri:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.


Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.


Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione;
  4. eleggere e revocare i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
  5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  8. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  10. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  11. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  12. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.


Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità;
  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Consiglio Direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente. Lo stesso dicasi per decadenza del Vicepresidente, del Tesoriere o del Segretario.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si in- tenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Il Presidente non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.


Art. 21 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L’organo di controllo, nominato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, è formato da 1 (un) membro, eletto dall’Assemblea. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Il membro dell'organo di controllo deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Delle proprie attività l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell’organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
Il membro dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. 


Art. 22 - Competenze dell’organo di controllo

È compito dell’organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall’art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art. 23 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri in numero di tre, vengono eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Spetta al Collegio dei Probiviri formulare un parere preventivo sulla proposta di esclusione dell’associato ai sensi dell’articolo 8.
Ha il compito di esaminare le controversie tra gli organi dell’Associazione, nonché tra quest’ultima ed i suoi Soci per facilitare la risoluzione e la mediazione di tali conflitti interni all’Associazione.


Art. 24 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da due a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo tra le figure professionali dei Centri Trasfusionali e di eventuali altre strutture pubbliche della Provincia di Trento che attuano la tipizzazione tissutale per i donatori di midollo e dei centri e divisioni cliniche che effettuano il trapianto di midollo osseo nell’ambito della Provincia di Trento.
Il compito del Comitato è di definire i protocolli scientifici dell’Associazione, in accordo con i Centri di Tipizzazione e di Trapianto.


Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.


Titolo V - I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


Titolo VI - Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
  2. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 28 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. attività di raccolta fondi;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  6. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.


Art. 29 - Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


Titolo VII - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.


Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, oltre che le disposizioni normative provinciali vigenti in materia.

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